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Stipendi e pensioni prodotti all’esteroVanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo, ai sensi dell’art. 15 del Tuir. Nel caso previsto dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro paese, non ha diritto al credito d’imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell’elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.
1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
• il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel paese estero per meno di 183 giorni;
• le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
• l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.
2. Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.
Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti paesi sono così assoggettate a tassazione:
Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Belgio - Germania
Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Australia
Sia le pensioni pubbliche, sia le pensioni private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
Canada
Sia le pensioni pubbliche, sia quelle private, sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.
Svizzera
Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera.
Le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
3. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n.398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest’ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l’imposta pagata all’estero.
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